In situazioni di massima urgenza, l’amministratore può ricorrere in giudizio per opporsi a una sentenza emanata contro il condominio anche senza chiedere la preventiva autorizzazione dei condomini.
Poi, però, deve far approvare la sua decisione dall’assemblea condominiale.
Questa la storia: a causa di infiltrazioni d’acqua nel proprio appartamento, R.S., per ottenere il risarcimento dei danni e l’avvio dei lavori di riparazione, cita in tribunale il condominio e il proprietario del terrazzo sovrastante, dal quale erano provenute le infiltrazioni che
danneggiavano la sua abitazione.
Eseguiti gli accertamenti tecnici, il tribunale di Roma dà ragione a R.S. e condanna il proprietario del terrazzo a effettuare alcune opere di riparazione per sistemare il terrazzo e a pagare i danni a R.S.; anche il condominio viene condannato a risarcire il danneggiato.
Ma il proprietario del terrazzo non ci sta, e ricorre in appello, convinto che non debba spettare a lui risarcire i danni.
E ottiene ragione: la Corte d’appello stabilisce infatti che i problemi causati dalle infiltrazioni, dato che provenivano da un lastrico solare da presumersi comune a tutto il palazzo, debbano essere risarciti dal condominio. Di conseguenza, il condominio viene quindi condannato a rifondere al proprietario del terrazzo la somma che questi aveva precedentemente versato come risarcimento danni a R.S.
La vicenda prosegue, perché l’amministratore del condominio ricorre in Cassazione.
Il proprietario del terrazzo, però, chiede ai giudici di respingere il ricorso, sostenendo che l’amministratore non ha il potere di intervenire in giudizio su controversie che non riguardano strettamente la sua attività amministrativa. In sostanza, secondo il proprietario del terrazzo, senza delega dei condomini non sono affari dell’amministratore.
La Cassazione constata che in effetti l’amministratore non era stato formalmente autorizzato dai condomini a ricorrere contro la sentenza di appello.
Va quindi valutato se un amministratore abbia o meno il potere di ricorrere in giudizio, facendo una propria valutazione di opportunità.
I giudici decidono che l’amministratore del condominio, in casi di urgenza, può anche costituirsi in giudizio e contestare la sentenza sfavorevole senza autorizzazione, ma dovrà poi ottenere il via libera al suo operato da parte dell’assemblea.
Conclusioni
L’amministratore del condominio può agire in giudizio anche senza alcuna autorizzazione (art. 1131 Codice civile) quando ciò è strettamente legato ai suoi compiti.